In questa sezione si trovano alcune domande più frequenti con le relative risposte e alcune indicazioni su come richiedere anticipazioni, ecc.
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No. L’adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all’interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. ciò significa in altre parole che successivamente all’adesione, se è possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo.
Un fondo pensione è lo strumento tecnico individuato dal legislatore per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori come Inps, Inpdap, ecc.Il suo scopo è quello di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori.
E’ obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare?
No. L’adesione alle forme pensionistiche complementari è, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 252/05, libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del tfr: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.
Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari.
il finanziamento può essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e mediante il conferimento (versamento) del tfr maturando (cioè di quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare).E’ l’unico modo per avere un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro.
per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione.
relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi pensione negoziali oppure ai fondi pensione aperti su base collettiva le modalità e la misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere fissati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.
i versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l’aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.
i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. in altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5164,57 euro.
la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. in questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.